Avvocato Francesco Bruni. Grazie anzitutto per la sua disponibilità e per la sua sensibilità ai piccoli e grandi problemi dei cittadini. Abbiamo lungamente parlato tra noi delle difficoltà che la gente comune incontra ogni volta che, per sfortuna, finisce in qualche situazione in cui è costretto a chiedere un intervento delle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, ecc.) e poi magari anche dell’Autorità giudiziaria. Eccoci dunque ad affrontare il primo, ma importantissimo argomento, di una serie che, ahinoi, potrebbero riguardarci.
Avvocato Bruni, ci spiegherebbe come può un privato cittadino segnalare la commissione di un reato alla Polizia Giudiziaria, ossia la Polizia che si occupa di reati, e al Pubblico Ministero e cioè il magistrato che può esercitare l’azione penale?
Lo può fare attraverso il resoconto, scritto o orale, di un fatto che potrebbe integrare un’ipotesi di reato rivolto – per l’appunto – alla Polizia Giudiziaria o alla Procura della Repubblica. Questa comunicazione prende il nome di “notizia di reato”. Una volta appreso tale fatto, la Polizia Giudiziaria ha l’obbligo di informare prontamente il Pubblico Ministero (P.M.), il quale ha a sua volta l’obbligo di iscrivere immediatamente la notizia di reato in un apposito registro chiamato il “registro delle notizie di reato”.
Ci sono forme particolari per trasmettere una notizia di reato?
Si. Il codice di procedura penale prevede espressamente due forme di notizie di reato: la denuncia e il referto, che è una forma particolare di denuncia e che – in alcuni casi – deve essere presentata da chi svolge una professione sanitaria.
Avvocato cosa è allora la denuncia?
E’ una comunicazione, scritta od orale, rivolta da qualsiasi persona (sia essa un cittadino, uno straniero o anche lo stesso autore del fatto illecito) che abbia avuto notizia della commissione di un reato ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria o direttamente al P.M. La denuncia contiene il resoconto dei fatti, l’indicazione del giorno in cui li si è appresi, l’indicazione delle fonti di prova già note e, quando possibile, delle generalità della persona alla quale il fatto è attribuito e delle persone in grado (testimoni) di riferire circostanze utili per la ricostruzione dei fatti. Nel caso quindi ricordate bene gli elementi indispensabili per redigere una denuncia ben formulata e aiutare così gli inquirenti. La denuncia, in senso tecnico, si differenzia però dalla querela, di cui parleremo a breve.
Avvocato spesso i cittadini si domandano se la denuncia è obbligatoria o facoltativa?
Di base è facoltativa. Tuttavia, in alcuni casi è un obbligo. Ciò si verifica, tendenzialmente, per i pubblici ufficiali, ma vi sono alcuni casi in cui anche i privati cittadini hanno l’obbligo di presentare una denuncia quando una persona abbia: 1) subito un furto di armi o di esplosivi; 2) saputo della presenza di materie esplodenti nel luogo abitato; 3) avuto conoscenza di un sequestro di persona a fini di estorsione; e altre ipotesi particolarmente gravi.
Avvocato mi viene un dubbio. Ma allora anche gli avvocati difensori hanno l’obbligo di denuncia nei confronti dei propri clienti?
No. I difensori, secondo il codice di procedura penale, non hanno alcun obbligo di denuncia. Ciò in quanto il difensore è tenuto al segreto professionale.
È possibile presentare una denuncia anonima?
Si, ma in questo caso la denuncia non potrà rappresentare una notizia di reato efficace. Nonostante ciò una volta ricevuta una denuncia anonima, la Polizia Giudiziaria deve però trasmetterla al Pubblico Ministero, che ha poi l’obbligo di inserirla nell’apposito registro delle denunce anonime. La Polizia potrà quindi utilizzare la denuncia anonima come stimolo per svolgere delle indagini ulteriori, per avere effettiva conoscenza dei reati. Una volta ottenuta, così, notizia dei reati, sarà poi quest’ultima notizia a poter essere eventualmente utilizzabile nell’ambito del procedimento penale.
Avvocato ora ci spieghi cos’è invece la querela, parola in Italia usatissima ma senza ben saperne il significato.
La querela è un atto con cui la persona offesa dal reato (e cioè la persona che la norma penale intende proteggere) manifesta la volontà che si proceda penalmente per il reato subìto. La querela è quindi un atto che, oltre alla notizia di reato, contiene al suo interno una dichiarazione da parte della persona offesa dal reato di voler procedere contro il responsabile del reato denunciato. Essa può essere presentata con le stesse forme della denuncia e, per alcuni tipi di reato (ad es. truffa, appropriazione indebita, minaccia, violenza privata, danneggiamento, etc.), rappresenta quella che il codice di procedura penale chiama una condizione di procedibilità e cioè una condizione necessaria per consentire al PM di portare avanti il procedimento penale. Insomma senza questa attività la Giustizia si ferma…
Esiste un termine per presentare la querela?
Il diritto di querela, di regola deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto conoscenza del fatto che costituisce reato. Nel caso di delitti contro la libertà sessuale tale termine è di sei mesi e per i delitti di violenza sessuale il termine è innalzato sino a dodici mesi. Attenzione. Quando la Legge dice tre mesi non vuol dire novanta giorni. Esempio, chi ha subito un reato il 30 luglio potrà sporgere querela fino al 30 ottobre (tre mesi). Se, invece, contassimo i giorni (novanta), il termine ultimo sarebbe il 28 ottobre (perché luglio e agosto sono di trentuno giorni).
Avvocato se ci ripensiamo possiamo ritirare la querela?
Si, dopo la presentazione, la querela può essere revocata. È la remissione della querela, un atto irrevocabile e privo di condizioni con il quale la persona offesa dichiara di non volere procedere penalmente contro una determinata persona per un determinato reato. La remissione deve essere accettata dal querelato e, nel caso di reato procedibile a querela di parte, l’avvenuta remissione comporta l’estinzione del reato e la chiusura del procedimento penale. In alcuni casi, però, la querela non può essere revocata: si tratta, ad esempio, di delitti in materia sessuale o nel caso degli atti persecutori (stalking) commessi con minacce reiterate o mediante l’uso di armi.
Avvocato ci faccia capire meglio. Qual è, in definitiva, la differenza tra denuncia e querela?
La denuncia è la comunicazione con cui si porta a conoscenza della Polizia Giudiziaria o del P.M. la commissione di un fatto di reato (la c.d. notizia di reato). La querela, invece, è l’atto con cui si dichiara la volontà che venga perseguito penalmente l’autore del reato. Un’altra differenza è che la denuncia può essere presentata da chiunque abbia avuto conoscenza di un reato, mentre la querela deve essere necessariamente presentata dalla persona offesa dal reato e contenere la dichiarazione di voler procedere alla punizione dell’autore del reato.
(N.d.D.) Ringraziamo il Dottor Giulio Santini e l’Avvocato Francesco Bruni per averci delucidato su denuncie e querele, e vi diamo appuntamento fra una settimana per affrontare una nuova questione di particolare interesse: le truffe on line.
L’Avv. Francesco Bruni si occupa di diritto penale da oltre 10 anni. Laureatosi con 110&L all’Università Commerciale L. Bocconi di Milano ha conseguito presso la medesima Università il Dottorato in Diritto Penale dell’Impresa e del Commercio. Ha preso parte alla difesa di numerose società e di dirigenti, maturando una specifica competenza nei settori del diritto penale tributario, del diritto penale finanziario e societario, del diritto penale del lavoro, del diritto penale ambientale, dei reati informatici, dei reati contro la pubblica amministrazione e della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs 231/2001. E’ appassionato di sport d’acqua, di cinema e di musica, nonché tifosissimo del Cosenza Calcio.
Giulio Santini: Milanese e bergamasco di adozione. Manager di lungo corso, Dirigente, una laurea e un MBA. Esperienze di molteplici settori (Credito, Assicurazioni, Finanza, Credito al consumo e altri). Esperto di HR e di Security & Safety. Appassionato di sport d’acqua, d’aria e di cavallo. Collabora con il giornale online National Daily Press.
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